
Con la locuzione “diritto all’oblio” si intende, in diritto, una particolare forma di garanzia che prevede la non diffusione, senza particolari motivi, di informazioni che possono costituire un precedente pregiudizievole dell’onore di una persona, per tali intendendosi principalmente i precedenti giudiziari di una persona.
In base a questo principio non è legittimo, ad esempio, diffondere informazioni relative a condanne ricevute o, comunque, altri dati sensibili di analogo argomento, salvo che si tratti di casi particolari ricollegabili a fatti di cronaca. Anche in tali casi la pubblicità del fatto deve essere proporzionata all’importanza dell’evento ed al tempo trascorso dall’accaduto. Le leggi che regolamentano il diritto all’oblio si applicano esclusivamente alle persone fisiche e non alle aziende.
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), in vigore da Maggio 2018, regola il diritto all’oblio, agli articoli 17, 21 e 22.
Il diritto di opposizione dell’interessato pone fine al trattamento per motivi di marketing diretto (art. 21, par. 2). È derogabile se il trattamento ha fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, e ciò avviene per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 21, par. 6).
La richiesta dell’interessato deve essere legittimamente motivata (art. 17) e il titolare può comunque riprendere il trattamento se dimostra motivi legittimi cogenti e prevalenti sui diritti e le libertà dell’opponente, inclusa quella di azione in giudizio (art. 21).
Qualora l’interessato abbia prestato il consenso al trattamento dei dati (art.9, par.2, a) oppure il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico (art. 9, par.2, g), il diritto all’oblio dell’interessato è posto entro i limiti dell’art. 22.
Per le categorie particolari di dati personali (elencate all’art. 9 par.1) di cui è vietato il trattamento, trova applicazione l’art. 22 par. 2: nel caso in cui la decisione del titolare basata unicamente sul trattamento automatizzato sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento, o sia autorizzata dal diritto dell’Unione e dello Stato membro, l’interessato “ha almeno” il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione (art. 22, par. 1 e applicazione del par. 3)
Come diritto collegabile alla cancellazione permanente dei dati, l’art. 16 afferma che l’interessato ha diritto ad ottenere l’integrazione e la rettifica dei propri dati personali. Il testo non rinvia esplicitamente ad eccezioni, casi particolari o limitazioni ulteriori di quest’ultimo diritto.

Fonti prese da: WIKIPEDIA