
Stalking è un termine della lingua inglese utilizzato in italiano per indicare una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo, detto stalker, che affliggono un’altra persona, perseguitandola, generandole stati di paura e ansia, arrivando persino a compromettere lo svolgimento della normale vita quotidiana.
La persecuzione avviene solitamente mediante reiterati tentativi di aggressione – sia acocmpagnata da comunicazione verbale e non – oppure con attività quali appostamenti e intrusioni nella privatezza e nella vita privata di un individuo. Lo stalking può nascere come complicazione di una qualsiasi relazione interpersonale, è un modello comportamentale che identifica intrusioni costanti nella vita pubblica e privata di una o più persone. Esso può realizzarsi ad esempio tramite l’invio di lettere, biglietti, posta elettronica, SMS e oggetti non richiesti; più difficile è l’attribuzione del reato di stalking a messaggi indesiderati di tipo affettuoso – specie da parte di ex partner o amici – che può variare a seconda dei casi personali. Oppure producendo scritte sui muri o atti vandalici con il danneggiamento di beni, in modo persistente e ossessivo, in un crescendo culminante in minacce, scritte e verbali, degenerando talvolta in aggressioni fisiche con il ferimento o, addirittura, l’uccisione della vittima. Tutto ciò, o parte di esso se compiuto in modo persistente e tenace in modo da indurre anche solo paura e malessere psicologico o fisico nella vittima, sono atti persecutori, e chi li attua è un persecutore: un soggetto che commette un atto criminale, in alcuni Paesi punito come tale dalla legge. Si differenzia dalla “semplice” molestia sessuale per l’intensità, la frequenza e la durata della variegata congerie comportamentale.
Seguendo i dati statistici, le donne stalker spesso e volentieri cercano altre donne, mentre gli uomini lo fanno solo con donne. Nel 2009 una ricerca del Department of Justice indica che gli uomini denunciavano stalker sia di sesso maschile (41%) sia femminile (43%)
Modifiche nella vita quotidiana sono necessarie per sfuggire allo stalking, inclusi l’avvicendarsi dei datori di lavoro, dei numeri di telefono, possono risultare un tributo troppo alto da pagare e conferire un senso di isolamento
Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale sullo Stalking del 2007, contesti in cui si manifesta riguardano:
- nel 55% circa nella relazione di coppia;
- nel 25% circa in condominio;
- nel 5% circa in famiglia (figli/fratelli/genitori);
- nel 15% circa sul posto di lavoro/scuola/università
Le condotte tipiche dello stalking configurano il reato di “atti persecutori”, introdotto dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. La norma introduce nel codice penale italiano l’articolo 612-bis, che al comma 1 recita:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita»
A ciò si aggiungono alcune norme accessorie, ossia l’aumento di pena in caso di recidiva o se il soggetto perseguitato è un minore, il fatto che lo stalking costituisca un’aggravante in caso di omicidio e violenza sessuale e la possibilità di ricorrere alle misure di indagine previste per i reati più gravi, quali le intercettazioni telefoniche e gli incidenti probatori finalizzati ad acquisire le testimonianze di minori. Questa fattispecie di reato è normalmente procedibile a querela, ma è prevista la procedibilità d’ufficio qualora la vittima sia un minore, una persona disabile, quando il reato è connesso con altro delitto procedibile d’ufficio e quando lo stalker è già stato ammonito precedentemente dal questore.
Il nuovo istituto costituisce una sorta di affinamento della preesistente norma sulla violenza privata: delinea infatti in modo più specifico la condotta tipica del reato e richiede che tale condotta sia reiterata nel tempo e tale da «cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura» alla vittima.
A marzo 2011, al Convegno milanese dedicato alla tematica, alcuni esperti di diritto, avvocati e professori universitari hanno espresso dubbi di legittimità costituzionale su alcuni aspetti della legge sullo stalking.

Fonti prese da: WIKIPEDIA