
Il diritto d’autore è un istituto giuridico, all’interno del diritto privato, che ha lo scopo di tutelare i frutti dell’attività intellettuale attraverso il riconoscimento all’autore originario dell’opera di una serie di diritti di carattere sia morale, sia patrimoniale.
L’esercizio in forma esclusiva di questi diritti da parte dell’autore permette a lui e ai suoi aventi causa di remunerarsi per un periodo limitato nel tempo attraverso lo sfruttamento commerciale dell’opera. In particolare, il diritto d’autore è una figura propria degli ordinamenti di civil law (tra i quali la Francia e l’Italia), mentre in quelli di common law (come gli Stati Uniti e il Regno Unito), esiste l’istituto parzialmente diverso del copyright.
Dietro all’atto creativo c’è un impegno, un lavoro e un investimento di tempo (spesso anche di denaro), che rendono quindi l’atto creativo un’attività da tutelare riconoscendo i meriti del suo creatore. L’oggetto di tutela del diritto d’autore può essere determinato da una teoria elaborata dal giurista tedesco, Josef Kohler, all’inizio del secolo XX.
Secondo questa teoria si fa una distinzione tra forma esterna, forma interna e contenuto dell’opera creativa. Per forma esterna si intende la forma originaria nel modo in cui viene espressa per la prima volta e questa forma viene completamente tutelata dal diritto d’autore. Per forma interna invece si intende la struttura espositiva (per esempio la struttura narrativa o i personaggi in un libro). Infine il contenuto di un’opera è l’argomento che viene trattato, le idee, i fatti, le informazioni, le teorie in quanto tali, a prescindere dal modo in cui vengono elaborate o esposte. Quest’ultimo non è tutelato dalla legge sul diritto d’autore.
Il diritto d’autore favorisce la creazione e incentiva a “creare” in quanto il lavoro viene retribuito e ricompensato. Nella storia troviamo un aneddoto conosciuto come “Lettera a Chesterfield”, che dimostra l’importanza di questo fattore economico tutelato dal diritto d’autore. Samuel Johnson era un critico letterario che decise di dedicarsi alla scrittura di un dizionario. Nel 1747, il critico letterario chiese udienza al Conte Philip Lord Chesterfield e gli espose il progetto di un dizionario della lingua inglese, e il conte entusiasta gli diede come anticipo del finanziamento 10 sterline. In seguito si “dimenticò” di finanziare l’opera costringendo lo scrittore a enormi sacrifici economici e duri anni di povertà per poi offrire nuovamente il suo aiuto economico quando il lavoro era pressoché concluso. Samuel Johnson lo definì «colui che guarda con indifferenza un uomo in acqua che lotta per sopravvivere e, quando questi ha raggiunto la riva, lo sovraccarica col suo aiuto».
Le opere dell’ingegno creativo, avendo una naturale tendenza a una diffusione estesa e potenzialmente senza limiti (opere materiali e immateriali), richiedono una protezione che vada al di là di quella che può essere apprestata a livello nazionale e che soprattutto presenti un livello minimo di uniformità in tutti i paesi. Non a caso, il par. 2 dell’art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani riconosce il valore supremo dello sforzo dell’ingegno umano e sancisce quindi che «ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria ed artistica di cui egli sia autore». Il procedimento industriale che incoraggia la diffusione delle opere letterarie in serie sembra realmente garantire quel sapere alla portata di tutti: la conoscenza, così, viene ad assumere il carattere della disponibilità diffusa e questo permette modi sempre più fluidi e rapidi della diffusione del sapere.







