I diritti d’autore (copyright)

Il diritto d’autore è un istituto giuridico, all’interno del diritto privato, che ha lo scopo di tutelare i frutti dell’attività intellettuale attraverso il riconoscimento all’autore originario dell’opera di una serie di diritti di carattere sia morale, sia patrimoniale.

L’esercizio in forma esclusiva di questi diritti da parte dell’autore permette a lui e ai suoi aventi causa di remunerarsi per un periodo limitato nel tempo attraverso lo sfruttamento commerciale dell’opera. In particolare, il diritto d’autore è una figura propria degli ordinamenti di civil law (tra i quali la Francia e l’Italia), mentre in quelli di common law (come gli Stati Uniti e il Regno Unito), esiste l’istituto parzialmente diverso del copyright.

Dietro all’atto creativo c’è un impegno, un lavoro e un investimento di tempo (spesso anche di denaro), che rendono quindi l’atto creativo un’attività da tutelare riconoscendo i meriti del suo creatore. L’oggetto di tutela del diritto d’autore può essere determinato da una teoria elaborata dal giurista tedesco, Josef Kohler, all’inizio del secolo XX.

Secondo questa teoria si fa una distinzione tra forma esterna, forma interna e contenuto dell’opera creativa. Per forma esterna si intende la forma originaria nel modo in cui viene espressa per la prima volta e questa forma viene completamente tutelata dal diritto d’autore. Per forma interna invece si intende la struttura espositiva (per esempio la struttura narrativa o i personaggi in un libro). Infine il contenuto di un’opera è l’argomento che viene trattato, le idee, i fatti, le informazioni, le teorie in quanto tali, a prescindere dal modo in cui vengono elaborate o esposte. Quest’ultimo non è tutelato dalla legge sul diritto d’autore.

Il diritto d’autore favorisce la creazione e incentiva a “creare” in quanto il lavoro viene retribuito e ricompensato. Nella storia troviamo un aneddoto conosciuto come “Lettera a Chesterfield”, che dimostra l’importanza di questo fattore economico tutelato dal diritto d’autore. Samuel Johnson era un critico letterario che decise di dedicarsi alla scrittura di un dizionario. Nel 1747, il critico letterario chiese udienza al Conte Philip Lord Chesterfield e gli espose il progetto di un dizionario della lingua inglese, e il conte entusiasta gli diede come anticipo del finanziamento 10 sterline. In seguito si “dimenticò” di finanziare l’opera costringendo lo scrittore a enormi sacrifici economici e duri anni di povertà per poi offrire nuovamente il suo aiuto economico quando il lavoro era pressoché concluso. Samuel Johnson lo definì «colui che guarda con indifferenza un uomo in acqua che lotta per sopravvivere e, quando questi ha raggiunto la riva, lo sovraccarica col suo aiuto».

Le opere dell’ingegno creativo, avendo una naturale tendenza a una diffusione estesa e potenzialmente senza limiti (opere materiali e immateriali), richiedono una protezione che vada al di là di quella che può essere apprestata a livello nazionale e che soprattutto presenti un livello minimo di uniformità in tutti i paesi. Non a caso, il par. 2 dell’art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani riconosce il valore supremo dello sforzo dell’ingegno umano e sancisce quindi che «ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria ed artistica di cui egli sia autore». Il procedimento industriale che incoraggia la diffusione delle opere letterarie in serie sembra realmente garantire quel sapere alla portata di tutti: la conoscenza, così, viene ad assumere il carattere della disponibilità diffusa e questo permette modi sempre più fluidi e rapidi della diffusione del sapere.

fonti prese da: wikipedia

Tutela sull’identità digitale

Il diritto all’identità personale è venuto così differenziandosi per avere ad oggetto quello specifico bene-valore costituito dalla proiezione sociale della complessiva personalità dell’individuo, alla base del quale si colloca l’interesse del soggetto ad essere rappresentato con la sua vera identità.

L’individuo che si muove nel mondo reale è associato ad un’identità che consente di distinguerlo in un gruppo di persone. Oggi l’individuo ha acquisito una nuova dimensione, quella digitale.

L’identità digitale è la rappresentazione della persona fisica, quindi i suoi diritti e doveri del mondo reale vengono trasferiti nella dimensione digitale. Le leggi del mondo fisico vanno osservate ed applicate anche in rete; infatti ogni azione compiuta nel mondo digitale ha dirette ripercussioni nel mondo reale e viceversa. Quindi, è molto importante prestare molta attenzione alla propria identità digitale e fare il possibile per tutelarla, preservandola da situazioni lesive dei propri diritti.

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)

GDPR – General Data Protection Regulation. Map of Italy, EU flag. vector illustration

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (in inglese General Data Protection Regulation), ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 in sigla RGPD[1] (più noto con la sigla inglese GDPR), è un regolamento dell’Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno ed operativo a partire dal 25 maggio 2018.

Con questo regolamento, la Commissione europea si propone come obiettivo quello di rafforzare la protezione dei dati personali di cittadini dell’Unione europea e dei residenti nell’Unione europea, sia all’interno che all’esterno dei confini dell’Unione europea (UE), restituendo ai cittadini il controllo dei propri dati personali, semplificando il contesto normativo che riguarda gli affari internazionali, unificando e rendendo omogenea la normativa privacy dentro l’UE.

Il testo affronta anche il tema dell’esportazione di dati personali al di fuori dell’UE e obbliga tutti i titolari del trattamento dei dati (anche con sede legale fuori dall’Unione europea) che trattano dati di residenti nell’Unione europea ad osservare e adempiere agli obblighi previsti.

Dalla sua entrata in vigore, il GDPR ha sostituito i contenuti della direttiva sulla protezione dei dati (Direttiva 95/46/CE) e, in Italia, ha abrogato gli articoli del codice per la protezione dei dati personali con esso incompatibili[7].

fonti prese da: WIKIPEDIA

La privacy

Il termine privacy (della lingua inglese, pronuncia inglese reso in italiano anche con riservatezzaprivatezza, indica – nel lessico giuridico-legale – il diritto alla riservatezza della vita privata di una persona. È reato la violazione della privacy.

Il significato di privacy, nel tempo, si è evoluto anche in relazione all’evoluzione tecnologica che dai tempi di Warren e Brandeis (fine XIX secolo) ad oggi è intercorsa. Inizialmente riferito alla sfera della vita privata, negli ultimi decenni ha subito un’evoluzione estensiva, arrivando ad indicare il diritto al controllo sui propri dati personali.. Quindi, il significato odierno, di privacy, comunemente, è relativo al diritto della persona di controllare che le informazioni che la riguardano vengano trattate o guardate da altri solo in caso di necessità.

La privacy non va confusa nemmeno con la solitudine, e questa non va confusa con l’abbandono, in quanto sussiste una profonda differenza, infatti, tra «l’esser soli», «l’esser lasciati soli» e «l’esser lasciati in condizioni di non-autosufficienza» con handicap senza essere capaci né di intendere né di volere. Il termine avrebbe anche un’accezione culturale: secondo alcuni ricercatori il concetto di privacy distingue la cultura Anglo-americana da quella Europea occidentale, come quella Italiana, Tedesca o Francese. Tuttavia si hanno troppi punti in comune tra le due soprattutto dal punto di vista del ruolo delle informazioni personali all’interno della società.

Il diritto alla privacy non va confuso con il diritto al segreto, anch’esso finalizzato a tutelare un’area riservata della vita privata ma che per qualche motivo comprenda elementi comunque conosciuti da alcune persone: il medico, ad esempio, è sicuramente consapevole dello stato di salute del proprio paziente, ma ha il dovere di mantenere il segreto professionale sulle notizie di cui è a conoscenza.

Il diritto alla privacy non è nemmeno interamente sovrapponibile al diritto alla protezione dei dati personali (cioè alla protezione da monitoraggio continuo, previsione dei comportamenti, profilazione degli individui) che nasce come corollario del diritto alla riservatezza.

La diffusione delle nuove tecnologie a partire dal XXI secolo ha contribuito ad un assottigliamento della barriera della privacy, ad esempio la tracciabilità dei cellulari o la relativa facilità a reperire gli indirizzi di posta elettronica delle persone, che può dar luogo, ad esempio, al fenomeno dello spamming, pubblicità indesiderata. Anche la geolocalizzazione degli smartwatch, combinata con funzioni in questi contenute, come il cardiofrequenzimetro, può impattare in modo significativo sulla privacy, permettendo ad aziende di marketing di monitorare l’utente nelle sue abitudini di consumo e gusti personali attraverso tecniche di pubblicità comportamentale, cioè una raccolta delle informazioni personali degli utenti come mezzo di marketing per proporre pubblicità targetizzate, come evidenziato da Federprivacy nel 2015, e confermato da uno studio condotto dall’Università di Pisa in collaborazione con l’Università dell’Essex, e l’Harvard Medical School.

La digitalizzazione delle immagini contribuisce ad una continua e progressiva riduzione della riservatezza e da difficoltà nella sua tutela: condividere un’immagine o un video on-line su internet comporta la perdita di controllo sul materiale inserito. Ad esempio il sexting – condivisione di fotografie a carattere erotico prevalentemente sui social network – comporta la totale impossibilità di nasconderla potendo essere scaricata da altri utenti e reimmessa in Rete in qualunque altro momento. Analoghi problemi sorgono allorché vi siano video che in qualche modo siano lesivi della privacy o in qualche modo lesivi di altre persone, soprattutto se di minore età.

fonti prese da: WIKIPEDIA

La storia di internet

La storia di Internet è collegata allo sviluppo delle reti di telecomunicazione. L’idea di una rete informatica che permettesse agli utenti di differenti computer di comunicare tra di loro si sviluppò in molte tappe successive. La somma di tutti questi sviluppi ha condotto alla “rete delle reti”, che noi conosciamo oggi come Internet. È il frutto sia dello sviluppo tecnologico, sia dell’interconnessione delle infrastrutture di rete esistenti, sia dei sistemi di telecomunicazione.

I primi progetti di questo disegno apparvero alla fine degli anni cinquanta. Dagli anni ottanta le tecnologie che oggi costituiscono la base di Internet cominciarono a diffondersi in tutto il globo (Italia compresa). Nel corso degli anni novanta la popolarità della rete è divenuta massiva in seguito al lancio del World Wide Web.

L’infrastruttura di Internet si è espansa in tutto il mondo per creare la rete mondiale globale di computer oggi conosciuta. Dopo aver unito tra loro i paesi occidentali, si è estesa ai Paesi in via di sviluppo. Oggi grazie a Internet si può avere accesso all’informazione da qualsiasi punto del pianeta, ma non per questo il Terzo mondo ha ridotto il divario digitale che lo separa dal mondo sviluppato. Internet ha contribuito a modificare l’economia mondiale, ma al prezzo di “incidenti di percorso” di elevata gravità, come la bolla speculativa delle dot-com della fine degli anni novanta.

Le origini di Internet si trovano in ARPANET, una rete di computer costituita nel settembre del 1969 negli USA da ARPA (Advanced Research Projects Agency). ARPA fu creata nel 1958 dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per dare modo di ampliare e sviluppare la ricerca, soprattutto all’indomani del sorpasso tecnologico dell’Unione Sovietica, che lanciò il primo satellite (Sputnik) nel 1957, conquistando i cieli americani: quando la NASA le subentrò nella gestione dei programmi spaziali l’ARPA assunse il controllo di tutte le ricerche scientifiche a lungo termine in campo militare.

Verso il 1965 l’ARPA cominciò ad avere dei seri problemi di gestione: aveva diversi computer sparsi in varie sedi (tutti molto costosi) che non potevano parlarsi: non avrebbero potuto farlo nemmeno se fossero stati nella stessa stanza. Scambiare file fra loro era quasi impossibile, per via dei formati di archiviazione completamente diversi (e proprietari) che ognuno di essi usava, quindi era necessario molto tempo e molto lavoro per passare dati fra i vari computer, per non parlare dello sforzo necessario per portare e adattare i programmi da un calcolatore all’altro. Per questo Robert Taylor, allora direttore della divisione informatica dell’ARPA, affrontò il problema in modo radicale. Nel 1966 parlò con Charlie Hertzfeld, allora direttore dell’ARPA, e ottenne uno stanziamento di un milione di dollari per il progetto ARPANET.

ARPANET venne pianificato e realizzato dall’IPTO (Information Processing Techniques Office). Questo dipartimento fu gestito in principio da Joseph Licklider, psicologo prima, scienziato informatico poi, al MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston. ARPANET sarebbe servita a condividere online il tempo di utilizzazione del computer tra i diversi centri di elaborazione dati e i gruppi di ricerca per l’agenzia. L’IPTO si basò su una tecnologia rivoluzionaria: la commutazione di pacchetto (packet switching), sviluppata da Paul Baran, ingegnere polacco naturalizzato statunitense, alla RAND corporation e da Donald Davies al Laboratorio nazionale britannico di Fisica (British National Physical Laboratory). Si puntava ad un network invulnerabile ad un attacco nucleare. Secondo altre fonti, invece, questa tesi è una leggenda alimentata da un articolo sul «TIME» del 1993 di Philip Elmer-Dewitt.. Così, nell’ottobre 1969Leonard Kleinrock, titolare del laboratorio dell’Università della California di Los Angeles, fu incaricato di creare il primo collegamento telefonico da computer a computer fra la UCLA e lo Stanford Research Institute, che furono così i primi due nodi di Internet: la prima applicazione che abbia mai funzionato su internet fu una sessione Telnet. Nel dicembre 1969 si aggiunsero alla connessione le università di Santa Barbara e dello Utah, rispettivamente il terzo e quarto nodo. Il quinto nodo fu la BBN (Bolt, Beranek e Newman, una società di ingegneristica acustica di Boston convertita all’informatica applicata), nei primi mesi del 1970, che aveva implementato i primissimi protocolli di ARPANE.

fonti prese da : WIKIPEDIA

Internet Governance

L’Internet Governance è il concetto che include tutte le attività che determinano la direzione dell’uso e dello sviluppo della rete Internet, nei suoi vari aspetti tecnici, economici, sociali e politici. A tali attività prendono parte i governi, il settore privato e la società civile, nei loro rispettivi ruoli, e si concretizzano nello sviluppo e nell’applicazione di principi, norme, regole, procedure decisionali e programmi condivisi.

In occasione del WSIS tenutosi a Tunisi dal 16 al 18 novembre 2005, venne creato l’Internet Governance Forum (IGF). Quest’ultimo rappresenta un luogo di incontro per la discussione e l’approfondimento delle tematiche più salienti e critiche della rete per tutti i potenziali interessati. Il primo meeting dell’IGF si è svolto nel novembre 2006 ad Atene.